Sez. 1, Sentenza n. 1290 del 02/03/1982 (Rv. 419165 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTO DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA PER IMPORTAZIONE DI POLLAME ED ALTRI ANIMALI DA CORTILE DA PAESI TERZI RISPETTO ALLA CEE - DOMANDA DI RIMBORSO FONDATA SUL DIVIETO SANCITO DALL'ART. 11/2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 123 DEL 1967 - DECISIONE - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTO DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA PER IMPORTAZIONE DI POLLAME ED ALTRI ANIMALI DA CORTILE DA PAESI TERZI RISPETTO ALLA CEE - DOMANDA DI RIMBORSO FONDATA SUL DIVIETO SANCITO DALL'ART. 11/2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 123 DEL 1967 - DECISIONE - CRITERI.*
Ai fini della decisione sulla domanda di rimborso delle somme pagate per diritti di visita sanitaria (art. 32 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e leggi 23 gennaio 1968 n. 30 e 30 dicembre 1970 n. 1239) per importazione di pollame ed altri animali da cortile da paesi "terzi" (rispetto alla CEE), in quanto non dovuti per il divieto sancito, salvo deroga del consiglio CEE, dall'art. 11/2 del regolamento CEE n. 123 del 13 giugno 1967 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame), devono essere distinte le importazioni effettuate sino all'entrata in vigore della direttiva del consiglio CEE n. 118 del 15 febbraio 1971, il cui art. 15 ha introdotto tale facoltà di deroga (come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza n. 30 del 22 gennaio 1980), da quelle posteriori; e, mentre per le prime deve essere riconosciuto senz'altro il diritto al rimborso in conseguenza del divieto di riscossione, direttamente produttivo di effetti nei rapporti giuridici tra gli stati membri della CEE ed i loro cittadini, per le seconde, poiché l'art. 15 della menzionata direttiva stabilisce che "gli stati membri adottano le Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alle Disposizioni della presente direttiva", deve essere sospeso il giudizio sino alla decisione della Corte di giustizia della questione di interpretazione dell'art. 15 citato, che viene alla medesima rimessa per dichiarare, se la deroga ivi prevista e, conseguentemente, il potere per ogni stato membro di continuare ad esigere le somme suindicate siano subordinati alla condizione che esso abbia già adottato le predette Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 32, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 23/01/1968 num. 30 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)