diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11004 del 23/10/1995 (Rv. 494337 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Accordo tra sindacati ed acquirente diritto all' esenzione di quest' ultimo dagli oneri inerenti alla pregressa anzianità di servizio al fine di tutelare i posti di lavoro - Natura transattiva - Configurabilità - Deroga conseguente alla disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Validità.
Stato
decisa il 1995-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494337-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina dell'art. 2112 cod. civ. può essere validamente derogata da un accordo - al quale deve riconoscersi natura precipuamente transattiva - stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'acquirente dell'azienda che, al fine di tutelare, anche parzialmente, i posti di lavoro esistenti nell'azienda in crisi ed oggetto di trasferimento, preveda l'esenzione del nuovo datore di lavoro dagli oneri inerenti alla pregressa anzianità di servizio. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 47 della legge 29 Dicembre 1990 n. 428, che ha modificato l'art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)