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Sez. 3, Sentenza n. 7641 del 16/05/2003 (Rv. 563178 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione agraria - Disciplina anteriore alla legge n. 203 del 1982 - Soggetti legittimati alla partecipazione al giudizio di riscatto - Componenti del nucleo familiare del titolare del rapporto agrario - Esclusione - Partecipazione degli stessi al giudizio di primo grado - Integrazione del contraddittorio nei loro confronti nel giudizio di appello - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563178-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Poiché nella disciplina anteriore alla legge n. 203 del 1982 (applicabile nella specie, "ratione temporis"), il diritto di prelazione e di riscatto era attribuito a chi coltivava direttamente il fondo in base a contratto di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria o di compartecipazione, con esclusione di tutti gli altri soggetti che, pur coadiuvando il titolare del rapporto nella coltivazione del fondo per essere componenti del suo nucleo familiare, non erano parte del contratto agrario, i figli dell'originario affittuario, non subentrati nel rapporto agrario, non possono essere considerati parti del giudizio avente ad oggetto la domanda di riscatto del fondo; né il fatto che essi abbiano partecipato al giudizio di primo grado comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)