Sez. 3, Sentenza n. 8598 del 22/06/2001 (Rv. 547678 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Regime anteriore alla vigenza della legge 203/82 - Diritto di prelazione e di riscatto - Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare degli stessi - Spettanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 203/1982 il diritto di prelazione e di riscatto agrari potevano essere esercitati secondo la tassativa elencazione consentita dal primo comma dell'art.8 della legge 590/1965 solo da chi per effetto del contratto concluso con il concedente, fosse coltivatore diretto o colono, nonché, a norma dell'art.7 della legge 217/1971, dal proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, mentre tali diritti non spettavano a coloro che coadiuvano il soggetto titolare della coltivazione del fondo quali i componenti della sua famiglia, anche se il loro rapporto lavorativo sia essenziale ai fini dell'attribuzione a quest'ultimo della qualifica di coltivatore diretto ed ancorché si configuri un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., non potendo l'art.48 della legge 203/82 trovare applicazione nei rapporti di affitto costituiti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere che l'anzidetta norma abbia comportato la novazione soggettiva "ex lege" di tutti i rapporti di affitto in corso, con la sostituzione in qualità di conduttori delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)