Sez. 1, Sentenza n. 4988 del 19/05/1998 (Rv. 515572 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia - Pendenza dovuta ad impugnazione dell'Ufficio - Condono ex art. 31 D.L. n. 429/82 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il contribuente può godere della definizione agevolata delle pendenze tributarie disciplinata dall'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, anche nella ipotesi in cui la pendenza della controversia sia dovuta ad impugnazione dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)