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Sez. 2, Sentenza n. 2720 del 10/07/1975 (Rv. 376714 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - PROCURA GENERALE O SPECIALE AD NEGOTIA - ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CONDIZIONI - MANDATO SPECIFICO ED ESPRESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376714-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - PROCURA GENERALE O SPECIALE AD NEGOTIA - ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CONDIZIONI - MANDATO SPECIFICO ED ESPRESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*

Il conferimento di una procura generale o speciale ad negotia non comporta, di per se solo, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, e necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in Forma scritta. (V 1047/74, mass n 368989).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)