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Sez. L, Sentenza n. 3484 del 13/02/2008 (Rv. 601655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Attribuzione della rappresentanza processuale - Condizioni - Mandato specifico ed espresso - Forma scritta - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il conferimento di una procura generale o speciale "ad negozia" non comporta, di per sè, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto l'inidoneità della procura notarile rilasciata per il compimento di uno specifico affare - ossia per ottenere dall'INPS il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei di pensione corrisposti in ritardo - priva dell'espresso conferimento della rappresentanza processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)