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Sez. 3 - , Sentenza n. 18928 del 31/07/2017 (Rv. 645487 - 03)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Istituto di credito - Responsabilità indiretta per fatto del promotore finanziario non legato da rapporto contrattuale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645487-03

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca, sussiste la responsabilità indiretta di quest'ultima qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l'incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell'attività della banca. (Nella fattispecie, il promotore finanziario operava nei locali delle agenzie della banca dove erano accesi i conti degli investitori e negoziava i titoli collocati presso l'istituto di credito, quale incaricato dei servizi ricezione e negoziazione degli ordini dei correntisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1228, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)