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Sez. 3, Sentenza n. 6033 del 06/03/2008 (Rv. 602098 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Responsabilità della banca per fatto illecito del dipendente - Nesso di "occasionalità necessaria" tra l'attività lavorativa e il danno - Requisiti - Caratteristiche proprie dell'attività di raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito - Controlli pubblicistici - Peculiarità dell'affidamento - Incidenza sull'accertamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602098-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente richiede l'accertamento del nesso di "occasionalità necessaria" tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno, ed è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro. Tale accertamento, con riferimento ad un istituto bancario, va svolto con particolare rigore, in considerazione della peculiare natura dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, dei controlli e dei vincoli pubblicistici oltre che della conseguente particolare intensità dell'affidamento del cliente in ordine alla correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C., in accoglimento del proposto ricorso, non ha escluso la responsabilità della banca, per l'illecito commesso da un funzionario addetto all'ufficio titoli, consistente nell'aver trattenuto somme di denaro che gli erano state affidate da un terzo perché fossero impiegate in investimenti finanziari)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)