Sez. 3, Sentenza n. 19166 del 29/09/2005 (Rv. 584768 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Fonte di responsabilità indiretta del preponente - Condizioni e limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario prima della entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, sussiste la responsabilità della società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2049 cod.civ., ancorchè l'agente sia privo del potere di rappresentanza, qualora - come nella specie - quest'ultimo abbia non solo il compito di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti di investimento finanziario, ma anche quelli di fare sottoscrivere dai risparmiatori il contratto di investimento e di procedere alla riscossione delle somme versate da questi ultimi, ancorchè con determinate cautele.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)