Sez. L, Sentenza n. 388 del 20/01/1982 (Rv. 418081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - CAUSA INSCINDIBILE - NOTIFICAZIONE AD UNA DELLE PARTI DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE - TERMINE PER IL DEPOSITO - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - CAUSA INSCINDIBILE - NOTIFICAZIONE AD UNA DELLE PARTI DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE - TERMINE PER IL DEPOSITO - DECORRENZA.*
Ove, in una causa inscindibile, il ricorso per Cassazione sia stato notificato a una delle parti nel termine di legge (impedendo così, in dipendenza dell'effetto conservativo di tale ricorso, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all'inutile decorso dei termini perentori) e ad un'altra parte dopo il decorso del termine stesso, il termine per il deposito del ricorso deve essere computato con decorso dalla data della notificazione efficace. (V 2652/68, mass n 335177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)