Sez. 2, Sentenza n. 7702 del 08/09/1994 (Rv. 487864 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Tempestività solo nei confronti di alcuni dei litisconsorti - Successive notificazioni tardivamente eseguite nei confronti degli altri litisconsorti - Influenza sul termine per il deposito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI
Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorti ha effetto conservativo ed impeditivo della decadenza. In tal caso, le successive notificazioni dell'impugnazione tardivamente eseguite agli altri litisconsorti realizzano l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 cod. proc. civ., ma non influenzano il termine per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, termine che va sempre computato secondo la regola di cui all'art. 369, comma primo, cod. proc. civ. con riferimento all'ultima notifica eseguita prima della scadenza del termine per ricorrere per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)