Sez. 1, Sentenza n. 2652 del 23/07/1968 (Rv. 335177 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NOTIFICAZIONE TARDIVA DEL RICORSO AD ALCUNI LITISCONSORTI - TERMINE PER IL DEPOSITO - DECORRENZA- NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AL CURATORE ISTANTE - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE AL CURATORE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - NOTIFICAZIONE TARDIVA DEL RICORSO AD ALCUNI LITISCONSORTI - TERMINE PER IL DEPOSITO - DECORRENZA- NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AL CURATORE ISTANTE - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE AL CURATORE.*
Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario l'impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorti ha effetto conservativo ed impedisce, quindi, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all'inutile decorso dei termini perentori. In tal caso, le successive notificazioni della impugnazione tardivamente eseguite agli altri litisconsorti realizzano l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 cod.proc.civ.. tuttavia esse non possono influenzare il termine per il deposito del ricorso nella cancellazione della Corte di Cassazione, termine che, per le notificazioni del gravame tempestivamente eseguite prima della scadenza del termine per ricorrere, va sempre computato secondo la regola dettata dall'art. 369, 1 comma cod.proc.civ.- questo, quando indica come data di decorrenza la data dell'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso e proposto, non puo riferirsi ad altre notificazioni che non siano quelle avvenute prima della scadenza del termine di impugnazione. Pertanto, e improcedibile il ricorso per Cassazione che, notificato dal fallito tempestivamente alla curatela del fallimento e tardivamente al creditore istante, sia stato depositato entro il termine prescritto solo in relazione all'ultima notifica avvenuta fuori termine. (Conf. 2944-65, 2065-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)