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Sez. 2, Ordinanza n. 14923 del 14/07/2005 (Rv. 582695 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Competenza del giudice di pace - Carattere generale - Configurabilità - Fondamento - Eccezioni previste dall'art. 22 "bis" legge n. 689 del 1981 (introdotto dall'art. 98 d. lgs. n. 507 del 1999) - Tassatività - Disciplina sanzionatoria in tema di assegni bancari - Elencazione - Mancanza - Ipotesi rientrante nella materia tributaria e valutaria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582695-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, la competenza del giudice di pace è, ai sensi dell'art. 22 "bis", primo comma, legge n. 689 del 1981 (introdotto dall'art. 98 d. lgs. n. 507 del 1999), di ordine generale, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal secondo e dal terzo comma del medesimo art. in favore del tribunale e dal quarto comma in favore della corte d'appello, del t.a.r. e delle commissioni tributarie; ipotesi tra le quali non risulta contemplata la disciplina sanzionatoria in tema di assegni bancari, che non può intendersi nemmeno compresa nella materia tributaria e valutaria di cui al secondo comma lett. g) dell'art. 22 "bis" in questione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)