Sez. U, Sentenza n. 7 del 04/01/1975 (Rv. 373097 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - CARATTERE TEMPORANEO - TERMINE BIENNALE - INAPPLICABILITA - CESSAZIONE DELLE ESIGENZE MILITARI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRESUPPOSTO - RICONOSCIMENTO DELLA CESSAZIONE DELLE ESIGENZE MILITARI - MODALITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - CARATTERE TEMPORANEO - TERMINE BIENNALE - INAPPLICABILITA - CESSAZIONE DELLE ESIGENZE MILITARI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRESUPPOSTO - RICONOSCIMENTO DELLA CESSAZIONE DELLE ESIGENZE MILITARI - MODALITA.*
L'occupazione d'urgenza disposta per esigenze di carattere militare, benche non sottoposta al termine di durata biennale stabilito dallo art 73 legge 25 giugno 1865 n 2359, non puo durare indefinitamente, avendo anch'essa per sua natura carattere temporaneo. Ove, pertanto, venute meno le necessita contingenti che l'avevano determinata, essa permanga senza che sia intervenuta espropriazione, il proprietario dei beni occupati puo adire l'AGO per ottenere il risarcimento degli eventuali danni. La giurisdizione dell'AGO presuppone, tuttavia, o un provvedimento dell'amministrazione militare che constati il venir meno delle condizioni legittimanti l'occupazione, o un riconoscimento tacito in tal senso derivante da comportamento inequivoco (accertabile anche dal giudice ordinario) dell'amministrazione stessa, o l'accertamento ad opera del giudice amministrativo dell'illegittimita del diniego della medesima amministrazione di provvedere in proposito. (V 2453/68, mass n 334871).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)