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Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 29/03/1977 (Rv. 384883 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - OCCUPAZIONI D'URGENZA EX ART 76 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - DURATA ULTRABIENNALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384883-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI - OCCUPAZIONI D'URGENZA EX ART 76 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - DURATA ULTRABIENNALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'occupazione d'urgenza di beni immobili per esigenze di carattere militare, disposta a norma dell'art 76 della legge 25 giugno 1865 n 2359, non e sottoposta al termine di durata biennale previsto dall'art 73 della legge medesima. Tale principio non si traduce nella possibilita di una sostanziale espropriazione o soppressione del diritto di proprieta fuori dei casi previsti dalla legge, e, quindi, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 42 della Costituzione. Detta occupazione, infatti, non puo durare indefinitamente, ma solo finche persistano le contingenti necessita militari che l'hanno determinata. Ove queste ultime siano cessate, e non sia intervenuto decreto di espropriazione, il proprietario del bene occupato puo agire a tutela dei suoi diritti, provocando un provvedimento dell'amministrazione militare che constati il venir meno delle condizioni legittimanti l'occupazione, od un riconoscimento tacito in tal senso, derivante da inequivoco comportamento, ovvero insorgendo avverso l'illegittimo diniego di quel provvedimento. (V 7/75, mass n 373097).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)