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Sez. 1, Sentenza n. 9512 del 08/09/1999 (Rv. 529725 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Pronuncia declinatoria della competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza, e appello contro il capo sulle spese - Rapporto di pregiudizialità - Insussistenza - Conseguenze - Sospensione del procedimento di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529725-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo, salvo che sia prevista da una espressa norma di legge, presuppone un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra cause; pertanto, definito il giudizio di primo grado con sentenza sulla competenza impugnata con regolamento di competenza e, limitatamente al capo sulle spese, con appello, non deve farsi luogo a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. del giudizio di appello, in quanto ai fini della decisione del medesimo si deve tener conto della soccombenza come risultante dalla sentenza declinatoria della competenza, indipendentemente dall'esito del regolamento, che non si pone in rapporto di pregiudizialità né logica né giuridica rispetto ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)