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Sez. 1, Sentenza n. 8714 del 09/08/1995 (Rv. 493613 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 42 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990) - Disciplina - Portata.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493613-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 42 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353) il quale dispone, fra l'altro, che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente il caso di sospensione con pregiudizialità, stante il richiamo ai soli provvedimenti adottati ai sensi del menzionato art. 295, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza in ipotesi di cosiddetta sospensione impropria, quale quella prevista dall'art. 48 dello stesso codice. (Nella specie dopo la proposizione del regolamento di competenza avverso un provvedimento con cui il presidente del tribunale, rigettando un'istanza di riunione ex art. 273 cod. proc. civ., aveva disposto, ai sensi del successivo art. 274, che le cause venissero chiamate innanzi al medesimo giudice istruttore, il ricorrente aveva chiesto a quest'ultimo di dichiarare sospesi i processi a norma dell'art. 48 cod. proc. civ., proponendo poi un secondo regolamento di competenza - dichiarato inammissibile dalla S.C. - avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)