Sez. 1, Ordinanza n. 19198 del 30/09/2005 (Rv. 585700 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione dello stato di insolvenza di società in vista dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria - Successiva istanza di fallimento proposta davanti a diverso tribunale - Conflitto positivo di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È ammissibile il regolamento di ufficio di competenza richiesto dal tribunale investito di istanza di fallimento nei confronti di società già dichiarata insolvente - in vista dell'eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria - con sentenza di altro tribunale, atteso che, per un verso, il conflitto positivo di competenza può essere denunciato anche qualora pendano, davanti a giudici diversi, procedure concorsuali di diverso tipo (stante l'interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare, in particolare del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale), e che, per altro verso, il conflitto positivo può rivestire carattere non solo reale ma anche virtuale, mentre non è di ostacolo alla proponibilità del regolamento la circostanza che sia già stata pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento - ovvero sentenza di carattere corrispondente, nell'ambito dei diversi tipi di procedure concorsuali, come quella dichiarativa dello stato di insolvenza - passata in giudicato, la quale è destinata ad essere cassata senza rinvio ove la S.C. accerti, in sede di regolamento, che è stata emessa da giudice incompetente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)