Sez. 1, Sentenza n. 9810 del 14/09/1999 (Rv. 530063 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di fallimento di un soggetto da parte del Tribunale - Declaratoria di fallimento dello stesso soggetto richiesta ad altro Tribunale - Regolamento d'ufficio da parte di quest'ultimo - Ammissibilità - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il conflitto positivo e reale di competenza tra due Tribunali che abbiano parimenti dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal Tribunale incompetente ancorché passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)