Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 09/04/1996 (Rv. 496867 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pendenza contemporanea di procedura fallimentare e di procedura di concordato preventivo davanti a due diversi tribunali - Conflitto positivo di competenza - Configurabilità - Regolamento di competenza - Proposizione da parte del curatore dopo il decorso del termine ex art 47 cod. proc. civ. - Ammissibilità in difetto di elevazione di conflitto ex art. 45 - Opposizione alla sentenza di fallimento per ragioni di competenza - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È configurabile un conflitto positivo di competenza nel caso di pendenza, davanti a due distinti tribunali, di procedure concorsuali di tipo diverso, come quella fallimentare e quella di concordato preventivo, e di conseguenza - stante l'interesse dei creditori all'unicità della procedura e il rilievo dei particolari principi del sistema fallimentare e specificamente di quello fondamentale e prevalente dell'unitarietà della procedura concorsuale - è proponibile da parte del curatore del fallimento il regolamento di competenza anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., in difetto della denuncia d'ufficio del conflitto a norma dell'art. 45, senza che abbia carattere ostativo la proposizione da parte del fallito di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per motivi inerenti alla competenza. (Nella specie la S.C., dichiarata la competenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento - in considerazione del carattere strumentale e fittizio del trasferimento della sede sociale - ha annullato il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dall'altro tribunale antecedentemente alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)