Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 03/08/1990 (Rv. 468552 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - INSTALLAZIONE DI DIVIETO DI ANTENNE TELEVISIVE - DIVIETO - ILLEGITTIMITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - INSTALLAZIONE DI DIVIETO DI ANTENNE TELEVISIVE - DIVIETO - ILLEGITTIMITÀ.*
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condominio all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso. (V 5399/85, mass n 442635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)