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Sez. 2, Sentenza n. 5399 del 06/11/1985 (Rv. 442635 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI ANTENNE TELEVISIVE ED ACCESSORI SUL TERRAZZO DI UNO STABILE CONDOMINIALE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONDOMINIO O DELL'ABITANTE DELLO STABILE - PRECEDENTE INSTALLAZIONE DI UN'ANTENNA TELEVISIVA CENTRALIZZATA PER VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI - IRRILEVANZA - LIMITI - DELIBERA CONDOMINIALE VIETANTE L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE AUTONOME - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442635-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - INSTALLAZIONE DI ANTENNE TELEVISIVE ED ACCESSORI SUL TERRAZZO DI UNO STABILE CONDOMINIALE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONDOMINIO O DELL'ABITANTE DELLO STABILE - PRECEDENTE INSTALLAZIONE DI UN'ANTENNA TELEVISIVA CENTRALIZZATA PER VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI - IRRILEVANZA - LIMITI - DELIBERA CONDOMINIALE VIETANTE L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE AUTONOME - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*

Il diritto all'installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. (V 7418/83, mass n 432020; (V 3725/78, mass n 393247; (V 3728/76, mass n 382425).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Regio Decr. 03/08/1928 num. 2295 art. 78, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 2, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 11, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 232, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 397

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)