Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 13/07/1973 (Rv. 365170 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CRITERIO DI INDAGINE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CRITERIO DI INDAGINE.*
L'uso delle cose comuni in materia di condominio degli edifici incontra, in base all'art 1102 cod civ, due soli limiti: l'inalterabilita della destinazione della cosa e il non impedimento agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune secondo il loro diritto. Un uso piu intenso a favore di un condomino non costituisce, di per se solo, violazione dei principi che regolano il condominio, sussistendo per tale uso piu intenso gli stessi limiti avanti precisati. Il giudice del merito, per accertare se l'uso piu intenso da parte di un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio dei partecipanti al condominio medesimo, non deve tenere presente l'uso effettuato in concreto dagli altri condomini in un determinato momento, bensi quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (Conf 574/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)