diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2746 del 11/07/1975 (Rv. 376751 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MODIFICAZIONE ALLA COSA COMUNE - USO PIU INTENSO DA PARTE DEL COMPROPRIETARIO - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE (APERTURA DI UN NUOVO ACCESSO SU CORTILE FRA FABBRICATI).*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376751-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MODIFICAZIONE ALLA COSA COMUNE - USO PIU INTENSO DA PARTE DEL COMPROPRIETARIO - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE (APERTURA DI UN NUOVO ACCESSO SU CORTILE FRA FABBRICATI).*

L'esecuzione, da parte del comproprietario, di una modificazione alla cosa comune, al fine di farne un uso piu intenso (nella specie, l'apertura di un nuovo accesso su cortile fra fabbricati) non e illegittima per il solo fatto che determini un'alterazione dello equilibrio fino allora esistito fra gli Usi esercitati dai comunisti; tale illegittimita sussiste solo ove si accerti che l'incremento dell'uso del singolo partecipante pregiudichi la possibilita degli altri di continuare nell'Esercizio del loro uso, e di ampliare eventualmente il medesimo in modo e misura analoghe. (V 2020/73, mass n 365170).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)