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Sez. 5, Sentenza n. 7937 del 30/05/2002 (Rv. 554769 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Sospensione dei termini ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554769-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la sospensione, disposta dall'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993), del termine di decadenza biennale dell'azione della finanza, previsto dall'art. 52, comma secondo, del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), trova applicazione anche nel caso in cui l'avviso di accertamento riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al 31 dicembre 1991.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)