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Sez. 5, Sentenza n. 12507 del 26/08/2002 (Rv. 557082 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI | Sospensione ex art. 57 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557082-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI

In tema di imposta sulle successioni, la sospensione, disposta dall'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (mediante il richiamo ai tributi di cui al comma primo del precedente art. 53), del termine biennale di decadenza per l'accertamento, fissato dall'art. 27, comma terzo, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trova applicazione anche nel caso l'avviso di rettifica riguardi un atto escluso "ratione temporis" dal condono, in quanto posteriore al 31 marzo 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)