Sez. 5 - , Sentenza n. 23809 del 23/11/2016 (Rv. 641957 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennizzo per la chiusura di impianti di distribuzione - Tassabilità quale entrata sostitutiva del reddito non percepito.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'indennizzo percepito dal contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 32 del 1998, per la chiusura di un impianto di distribuzione di carburante ha la finalità di reintegrare la mancata percezione di un reddito, e non di risarcire un pregiudizio di natura diversa, sicché rientra nella previsione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)