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Sez. 5, Sentenza n. 12798 del 03/09/2002 (Rv. 557233 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti - Fattispecie - Danno all'immagine professionale per anticipata risoluzione del rapporto.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557233-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (applicabile nella specie "ratione temporis"), secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32, comma primo, lett. a, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa (nella specie, con valutazione del giudice di merito adeguamente motivata, insindacabile in sede di legittimità, è stata attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilità ad IRPEF).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)