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Sez. 2, Sentenza n. 2636 del 16/04/1983 (Rv. 427523 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA) - IMMISSIONE DI SPORTI NEL FONDO DEL VICINO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427523-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA) - IMMISSIONE DI SPORTI NEL FONDO DEL VICINO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 840 cod. civ., l'immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando quest'ultimo non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa. A tal fine, è necessario che l'attività del terzo si svolga a tale altezza dal suolo da non pregiudicare alcun concreto legittimo interesse del proprietario del fondo, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione dello spazio. (V 3312/71; (V 449/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)