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Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 26/02/1996 (Rv. 496026 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA) | Immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496026-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA)

A norma del secondo comma dell'art. 840 cod. civ., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando costui non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa, ossia quando questa intervenga ad un'altezza dal suolo tale da non pregiudicare un qualche concreto, legittimo interesse del proprietario del fondo, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione dello spazio (nella specie, era stato collocato un condotto pluviale all'altezza di mt. 3, 60 da un'area destinata a "posto-macchina". La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso la lesione di dominio lamentata dal proprietario della menzionata area, in considerazione del fatto che ogni sfruttamento a scopo edificatorio del suolo era inipotizzabile riguardo al contesto edilizio in cui esso era inserito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)