Sez. L, Sentenza n. 1922 del 21/03/1980 (Rv. 405546 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE.*
E dirigente colui che, preposto all'impresa o ad un suo ramo o servizio, non solo sia investito di autonomia decisionale e di supremazia gerarchica, ma abbia il potere, a differenza dell'impiegato con funzioni direttive, di influire sulla vita dell'impresa, sia all'interno, sia nei rapporti con i terzi. Pertanto, l'astratta e preventiva attribuzione della qualifica di dirigente, senza la specifica indicazione delle funzioni demandate, non e di per se vincolativa e non vale a conferire alla qualifica la Rilevanza giuridica che le e propria, se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica. (Conf 4733/76, mass n 383472, sulla prima parte; (Conf 1006/73, mass n 363415, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)