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Sez. L, Sentenza n. 537 del 28/01/1989 (Rv. 461641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ASTRATTA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SENZA LA SPECIFICA INDICAZIONE DELLE FUNZIONI DEMANDATE - VINCOLATIVITÀ E RILEVANZA GIURIDICA SPECIFICA - ESCLUSIONE - ART. 1 DEL CCNL 2 MAGGIO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - INSTITORE - CONFERIMENTO DELLA PROCURA INSTITORIA - RICONOSCIMENTO CONSEGUENTE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ASTRATTA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SENZA LA SPECIFICA INDICAZIONE DELLE FUNZIONI DEMANDATE - VINCOLATIVITÀ E RILEVANZA GIURIDICA SPECIFICA - ESCLUSIONE - ART. 1 DEL CCNL 2 MAGGIO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - INSTITORE - CONFERIMENTO DELLA PROCURA INSTITORIA - RICONOSCIMENTO CONSEGUENTE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*

L'astratta e preventiva attribuzione della qualifica di dirigente non vale, di per sè, a conferire alla qualifica medesima la Rilevanza giuridica che le è propria, se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica. In particolare, con riguardo al C.C.n.L. 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, recepito dal d.P.R. 15 ottobre 1960 n. 1448, il conferimento della procura institoria, pur essendo la figura dell'institore indicata come esempio di posizione professionale cui normalmente sono collegati i poteri e le mansioni del dirigente, non è, di per sè sola, circostanza sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale indipendentemente dalle mansioni svolte dal lavoratore. (V 4014/86, mass n 446839; (V 1785/85, mass n 439729; (V 1922/80, mass n 405546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2203, Contr. Coll. 02/05/1957 num. 1, DPR 15/10/1960 num. 1448 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)