Sez. L, Sentenza n. 5084 del 07/09/1988 (Rv. 459866 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - SETTORE CREDITIZIO - EQUIPARAZIONE DEI FUNZIONARI AI DIRIGENTI - CONTRATTO COLLETTIVO - COMUNE QUALIFICAZIONE DI "PERSONALE DIRETTIVO" - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - SETTORE CREDITIZIO - EQUIPARAZIONE DEI FUNZIONARI AI DIRIGENTI - CONTRATTO COLLETTIVO - COMUNE QUALIFICAZIONE DI "PERSONALE DIRETTIVO" - INSUFFICIENZA.*
Con riguardo al settore creditizio, l'equiparazione dei funzionari ai dirigenti (rilevante, fra l'altro, ai fini dell'applicabilità - esclusa solo per i secondi - della stabilità assicurata dalla legge n. 604 del 1966) non può essere affermata solo in base al rilievo che il rapporto di lavoro della prima di dette categoria (la quale ha natura esclusivamente convenzionale) sia disciplinato insieme con il rapporto dei dirigenti da un unico contratto collettivo nazionale, che assegna alle due categorie la comune qualificazione di "personale direttivo", avendo invece valore decisivo - soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 1985, istitutiva della categoria dei quadri (cui, in Mancanza di diversa previsione, sono applicabili le norme relative agli impiegati) - non l'unicità della sedes materiae ma la concreta disciplina dell'uno e dell'altro rapporto, in relazione alle rispettive mansioni ed alla posizione dei lavoratori nei confronti dell'imprenditore. (V 1757/85, mass n 439714; (V 217/83, mass n 425047; (V 1922/80, mass n 405546 e 405547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)