Sez. 5, Sentenza n. 26293 del 02/12/2005 (Rv. 586691 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Attività di accertamento dell'IVA e di repressione delle violazioni - Obbligo della Guardia di finanza di cooperazione con gli uffici IVA - Sussistenza - Attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Natura amministrativa - Configurabilità - Principio del contraddittorio - Operatività - Esclusione - Rettifica su basi presuntive - Movimenti su conti bancari - Utilizzabilità - Criteri - Omessa convocazione del contribuente - Conseguenze - Onere a carico del contribuente della prova contraria in sede contenziosa - Ricorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di I.V.A., la Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha l'obbligo di cooperare con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento del tributo e per la repressione delle violazioni del medesimo decreto, e tale attività - la cui utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria è legittima ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 6 bis e 7 stesso d.P.R. - avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, sì che l'art. 51, secondo comma, n. 2, del precitato d.P.R., nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l'impresa con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, con l'ulteriore conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente, su cui grava perciò l'onere della prova contraria in sede contenziosa, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)