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Sez. L, Sentenza n. 6310 del 17/07/1987 (Rv. 454588 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SITUAZIONE REDDITUALE OSTATIVA EX ART. 8, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - EFFETTI DAL 26 NOVEMBRE 1983 - TEMPORANEA INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - INCIDENZA SULL'ACCERTATA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454588-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SITUAZIONE REDDITUALE OSTATIVA EX ART. 8, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - EFFETTI DAL 26 NOVEMBRE 1983 - TEMPORANEA INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - INCIDENZA SULL'ACCERTATA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La norma dell'art. 8, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - la quale (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) prevede che la pensione d'Invalidità non è attribuita e, se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, ove l'aspirante sia possessore di un reddito superiore ad un determinato importo - ha effetto dal 26 novembre 1983, non essendone stata prevista la retroattività, e va interpretata nel senso che la situazione reddituale ostativa (la cui Mancanza non costituisce condizione dell'Azione, ma semplice condizione negativa di efficacia del diritto alla pensione o all'ulteriore godimento della medesima) comporta soltanto la temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica, senza alcuna incidenza sull'accertata sussistenza del diritto, essendo tale inesigibilità destinata a cessare quando il reddito si riduca al di sotto del previsto limite massimo. (Conf 817/87, mass n 450496).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)