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Sez. 5, Sentenza n. 14687 del 13/11/2000 (Rv. 541627 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Effetti sul bilancio dell'incorporante - Disavanzo di fusione - Valore di avviamento della società incorporata - Iscrizione in franchigia fiscale sino alla concorrenza del disavanzo di fusione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Quote di ammortamento inerenti al medesimo valore già iscritto in franchigia fiscale -Deducibilità.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541627-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di IRPEG e di ILOR, nell'ipotesi di fusione di società per incorporazione, la società incorporante può, a norma dell'art.123, comma secondo, T.U.I.R,, come modificato dall'art. 7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n.67, compensare, in esenzione d'imposta fino a concorrenza del disavanzo di fusione, detto disavanzo di fusione (differenza fra il costo della partecipazione totalitaria ed il patrimonio netto dell'incorporata) anche con il valore di avviamento della incorporata. Dalla legittimità civilistica e fiscale dell'iscrizione di una posta di bilancio a titolo di avviamento, mediante utilizzo del disavanzo di fusione per incorporazione (e, quindi, senza concambio), discende la detraibilità fiscale delle relative quote di ammortamento, correttamente appostate nel conto economico. Infatti, l'art. 2424 cod. civ., nel testo anteriormente vigente (nella specie applicabile), disponeva che i fondi di ammortamento venissero appostati nel passivo del bilancio. L'art.52 T.U.I.R., a sua volta dispone che "il reddito d'impresa,..., è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico". Siccome le "successive disposizioni" non contengono una norma che preveda la indetraibilità degli ammortamenti, se ne deve dedurre, in linea di principio, che gli ammortamenti sono detraibili. La conferma la si ricava dagli artt. 67 e 68 T.U.I.R. che dettano la disciplina, rispettivamente, dell'ammortamento dei beni materiali e dei beni immateriali (compreso l'avviamento), e pongono soltanto limiti cronologici e quantitativi delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2501, DPR 22/12/1986 num. 617 art. 52, DPR 22/12/1986 num. 617 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 617 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 617 art. 123 com. 2, Cod. Civ. art. 2423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)