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Sez. 5, Sentenza n. 4323 del 25/03/2003 (Rv. 561360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Disavanzo di fusione - Ricupero a tassazione - Maggior costo delle azioni o quote delle società incorporate dovuto all'avviamento - Iscrizione non tassabile, fino a concorrenza del disavanzo, del valore di avviamento delle aziende incorporate.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561360-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi d'impresa - posto che l'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, occupandosi delle plusvalenze patrimoniali, ove realizzate od iscritte nella contabilità, considera tanto le plusvalenze dei beni relativi all'impresa quanto le plusvalenze delle aziende, comprendendovi espressamente il valore di avviamento - con riferimento alla fusione per incorporazione di una società di capitali implicante l'annullamento delle azioni o quote detenute dalla società incorporante, la deroga prevista alla computabilità nell'imponibile delle plusvalenze iscritte in bilancio, prevista dall'art. 123, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo fissato con decorrenza 1 gennaio 1988 dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - il quale stabilisce che non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote annullate ed il valore netto del patrimonio della società incorporata risultante dalle scritture contabili - non è limitata al caso dell'imputazione del disavanzo di fusione a plusvalenza di determinati beni, ma comprende la possibilità di iscrivere il disavanzo stesso a titolo di partecipazioni ed avviamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)