Sez. 5, Sentenza n. 15732 del 13/12/2001 (Rv. 551093 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Disavanzo di fusione - Valore di avviamento della società incorporata - Iscrizione in franchigia fiscale fino a concorrenza del disavanzo - Ammissibilità - Quote annuali di ammortamento del valore di avviamento - Deducibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di fusione di società per incorporazione, con conseguente annullamento delle azioni dell'incorporata, è consentito alla società incorporante di recuperare contabilmente, iscrivendo all'attivo del bilancio o del conto economico una corrispondente posta di avviamento, senza che ciò dia luogo a plusvalenza tassabile ai sensi e nel vigore dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 7, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67), il maggior costo delle azioni rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto dell'incorporata, quando tale maggior costo derivi dall'avviamento dell'azienda dell'incorporata medesima. La società incorporante può inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68, terzo comma, del citato d.P.R. 917/86, sempre che l'onerosità dell'acquisizione dell'avviamento risulti dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto delle partecipazioni, ovvero, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)