Sez. U, Sentenza n. 28041 del 25/11/2008 (Rv. 605544 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale (legge n. 64 del 1986) - Riconoscimento in via provvisoria - Controversia - Spettanza al G. A. - Fondamento - Intervenuto collaudo - Ininfluenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto un finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale, ai sensi della legge n. 64 del 1986, finanziamento riconosciuto in via provvisoria e la cui misura, a consuntivo, ai sensi del D.M. n. 233 del 1989, non era stata ancora determinata al momento dell'entrata in vigore della legge n. 488 del 1992, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi puntualmente indicati, atteso che la lettura sistematica del D.M. n. 233 del 1989 e dell'art. 69 d.P.R. n. 218 del 1978 ricollega il contributo in questione ad un provvedimento concessorio, espressione del potere discrezionale della P.A., in relazione al quale il collaudo non determina l'acquisizione di una posizione di diritto soggettivo al maggior contributo, trattandosi di mero atto endoprocedimentale di verifica tecnica ed istruttoria, finalizzato all'eventuale concessione del maggior contributo.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 69, Legge 15/03/1986 num. 64 art. 9 com. 11, Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)