Sez. U, Ordinanza n. 25398 del 16/12/2010 (Rv. 615723 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Finanziamento agevolato per lo sviluppo del Mezzogiorno ex art. 1 del d.l. n. 415 del 1992 - Revoca da parte della P.A. per violazione di specifiche norme settoriali ex art. 8, comma 1, lett. e) del D.M. n. 527 del 1995 - Controversia relativa - Posizione di interesse legittimo del privato - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di finanziamento agevolato, disposto ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 del 1992 e relativo allo sviluppo dei territori del Mezzogiorno, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale un privato, già beneficiario di una prima quota del finanziamento stesso, ne contesti la sopravvenuta revoca da parte della P.A., allorchè l'atto sia disposto per violazione delle norme specifiche settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del D.M. Industria 20 ottobre 1995, n. 527. Infatti, tale controversia verte su una posizione di interesse legittimo, poichè la revoca non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati, e ciò anche se il finanziamento sia già stato riconosciuto in via provvisoria, nè è stata oggetto di un provvedimento vincolante di organi della Unione europea.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)