Sez. U, Sentenza n. 14169 del 28/07/2004 (Rv. 576122 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale - Ex legge n. 64 del 1986 - Concessione - Successiva richiesta di integrazione del finanziamento, ai sensi della legge n. 488 del 1992 - Riconosciuto ma non liquidato - Controversia - Spettanza al G. A. - Affermazione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto un finanziamento per la realizzazione di un programma di ristrutturazione industriale, ai sensi della legge n. 64 del 1986, poi rivelatosi inadeguato e a cui abbia fatto seguito la richiesta di altro finanziamento, ai sensi della legge n. 488 del 1992, dapprima riconosciuto dal Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, ma poi non liquidato, non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi puntualmente indicati e per la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, tale finanziamento non ha carattere vincolato, legato solamente alla presenza di condizioni predeterminate, ma presuppone una deliberazione.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 69, Legge 15/03/1986 num. 64 art. 9 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)