Sez. L, Sentenza n. 15684 del 28/07/2016 (Rv. 640873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Art. 37 del c.c.n.l. 8 maggio 2000 per i dipendenti delle cd. cooperative sociali - Portata precettiva e non solo programmatica - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di personale dipendente delle cooperative sociali, qualora nel contratto di appalto (nella specie, per la pulizia di locali) sia subentrata una nuova azienda, quest'ultima è tenuta ad assumere il personale già dipendente dell'azienda cessata ove siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, trattandosi di obbligo contrattuale previsto dall'art. 37 c.c.n.l. del 8 giugno 2000 per i dipendenti delle cd. cooperative sociali, che, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, ha portata precettiva e non meramente programmatica, atteso anche il dichiarato scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)