Sez. L, Ordinanza n. 22833 del 07/07/2026 (Rv. 679548-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 37 del c.c.n.l. 8 maggio 2000 per i dipendenti delle cd. cooperative sociali - Obbligo di assunzione in caso di subentro di nuova impresa nell'appalto - Ambito - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di cambio appalto, l'art. 37 del c.c.n.l. per i dipendenti delle cd. cooperative sociali dell'8 maggio 2000, che prevede l'obbligo a carico dell'impresa subentrante di assumere il personale dipendente di quella uscente addetto all'appalto, va interpretato nel senso che tale obbligo non è assoluto e incondizionato bensì ricorre solo nel caso in cui il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'operatività della clausola sociale in relazione ad una lavoratrice inserita tra il personale dell'impresa uscente destinato alle sostituzioni atteso che i nuovi capitolati non prevedevano l'erogazione degli stessi servizi precedentemente erogati, ma solo di quelli utili all'impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno).
Contr. Coll. 08/05/2000 art. 37, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)