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Sez. L, Sentenza n. 2801 del 24/02/2003 (Rv. 560690 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità o inabilità - Pluralità di consulenze tecniche - Onere di motivazione - Portata - Considerazione della pluralità di pareri - Necessità - Motivazione in relazione della soluzione adottata - Necessità.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560690-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Nelle controversie in materia di invalidità o inabilità, sussiste difetto di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, se il giudice di merito, non cogliendo il contrasto tra diverse consulenze tecniche disposte d'ufficio che abbiano preso in considerazione le stesse patologie, aderisca all'una o all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)