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Sez. L, Sentenza n. 517 del 21/01/1998 (Rv. 511780 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità o inabilità pensionabile - Pluralità di consulenze tecniche - Onere di motivazione - Portata - Considerazione della pluralità di pareri - Motivazione adeguata della soluzione adottata - Necessità - Fattispecie relativa a domanda di rendita per malattia professionale per cataratta oculare attribuita a radiazioni ionizzanti.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511780-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di invalidità o inabilità pensionabile, sussiste difetto di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, se il giudice di merito, non cogliendo il contrasto tra diverse consulenze tecniche disposte d'ufficio che abbiano preso in considerazioni le stesse patologie, aderisca all'una o all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre. (Nella specie, era stata proposta domanda di rendita da malattia professionale da parte di lavoratore affetto da cataratta bilaterale attribuita all'esposizione a radiazioni ionizzanti nella somministrazione di sostanze radioattive per via endovenosa a pazienti curati in un centro di medicina nucleare; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. per la sua congrua e corretta motivazione, ha rigettato la domanda valorizzando la consulenza tecnica svolta in appello, la quale, utilizzando il più recente e valido metodo dosimetrico, aveva ritenuto l'insussistenza della eziologia lavorativa per la scarsa entità delle radiazioni accertate, inferiori alla soglia minima di 2.500.000 dosi, e la non certa esclusione di fattori estranei).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)