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Sez. L, Sentenza n. 10816 del 09/07/2003 (Rv. 564927 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Rinnovazione della consulenza in appello - Integrazione con la prima consulenza - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564927-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudice, il quale disattenda il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ha l'onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa e motivata soluzione. Tuttavia, nel caso in cui il giudice, dopo avere espletato un'indagine tecnica d'ufficio e dopo avere disposto, a seguito delle critiche a questa formulate dalle parti, altra indagine, ritrovi nei fatti nuovamente accertati una conferma del primo parere, può, contestualmente avvalendosi delle due consulenze, non accogliere il secondo parere nella sua interezza, bensì nella misura del riscontro, che del precedente parere egli esigeva; in tale caso, la giustificazione della decisione è costituita anche dal primo parere. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha utilizzato la consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello per la diagnosi e per il giudizio circa l'assenza di miglioramenti nei confronti della situazione preesistente, pur avendo il consulente tecnico affermato che all'epoca della revoca la capacità di guadagno della ricorrente non era ridotta nella misura di cui all'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)