diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 35520 del 15/06/2011 Ud. (dep. 29/09/2011) Rv. 250838 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Errore sullo stato di bisogno - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250838-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)