Sez. 5, Sentenza n. 5447 del 26/04/1995 Ud. (dep. 12/05/1995) Rv. 201328 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza | Errore di fatto - Ignoranza scusabile della legge penale - Configurabilità - Esclusione - Ragione: obbligo derivante da inderogabili principi di solidarietà - Fattispecie: rinvio dell'udienza presidenziale di separazione tra i coniugi - Mancata adozione di provvedimenti circa il mantenimento.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si può invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento. (Fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall'imputato adducendo che l'udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47 com. 3, Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)