diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12516 del 28/03/2012 Ud. (dep. 03/04/2012) Rv. 252606 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Coniuge non legalmente separato - Mancato contributo economico a favore dell'altro coniuge - Integrazione del reato - Condizioni - Venir meno dei mezzi di sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252606-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato che non determini uno stato di bisogno nell'altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza non integra la fattispecie prevista dall'art. 570 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)